Art. 4.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, è riservata in favore dell'ANAT, per il finanziamento delle attività di cui alla presente legge, una quota degli utili erariali derivanti dalla estrazione del gioco del lotto. Nel caso in cui il decreto non sia emanato entro il predetto termine, continua ad applicarsi la riserva prevista per l'anno precedente a quello in corso. Per il primo anno solare di attuazione della presente legge, il decreto è emanato entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.